Statuto della Confederazione Nazione Umana Unita

 Nulla nella presente dichiarazione deve essere interpretato in modo da danneggiare o contraddire i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite o da restringere o derogare le norme della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dei Patti internazionali sui diritti umani e degli altri strumenti ed impegni internazionali applicabili in questo campo.

 

  1. La Confederazione della Nazione Umana Unita, chiamata semplicemente con acronimo C.N.U. è composta da tutti quegli “Enti extraterritoriali”, “Stati” Liberi, e Sovrani, come da ART.4 che si riconoscono nei principi e nelle basi fondanti al quali si ispira in C.N.U. riportate in questo documento ed avrà sede operativa in via Dei Tintori, 23 a Prato – Italia in quanto ogni Membro è, di fatto, sede virtuale della C.N.U.
  2. La Confederazione della Nazione Umana Unita (C.N.U.) è un accordo tra più Stati basato su principi di base (enunciati nella D.U.D.U ) e condivisione di intenti : indipendenza, autonomia, esercitazione dei propri diritti come da Art.3 del presente Statuto.
  3. Ogni Membro di cui all’Art.4 è anche funzionario, amministratore nella confederazione,
  4. Ogni Membro ha la responsabilità primaria ed il dovere di proteggere, promuovere ed attuare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, intraprendendo le misure necessarie per creare tutte le necessarie condizioni sociali, economiche, politiche e di altro genere, come pure le garanzie legali richieste per assicurare che tutte le persone sotto la Sua giurisdizione, individualmente ed in associazione con Stati altri, possano godere tutti quei diritti e quelle libertà nella pratica.
  5. Ogni Membro deve intraprendere ogni misura legislativa, amministrativa o di altro genere che possa essere necessaria per assicurare che i diritti e le libertà di cui alla presente Dichiarazione, siano effettivamente garantiti.
  6. La Confederazione si limita a quanto riportato nel presente Statuto ai fini degli scopi cooperativi sotto enunciati
  7. La CNU come Soggetto di Diritto Internazionale agirà in armonia con le Costituzioni delle Repubbliche ove esse hanno luogo, così come sono state sancite dai rispettivi Padri fondatori al fine di rispettare il territorio di cui facciano parte i membri della Confederazione e convalidare i principi etici di corretta collaborazione con i cittadini e con i vari Enti Territoriali.
  8. CNU in quanto Entità astratta, nella sua costituzione, prevede il rilascio di tesserini che rendono riconoscibile alle amministrazioni territoriali dei vari Stati Esteri i differenti trustee che la compongono.
  9. Sono i Membri aderenti che, nell’unione e condivisione di intenti danno vita (contrattualmente) alla Confederazione.
  10. Questo include, tra l’altro, il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di sottoporre agli organi governativi ed alle agenzie ed organizzazioni coinvolte negli affari pubblici, critiche e proposte per migliorare il loro funzionamento e per attirare l’attenzione su ogni aspetto della loro attività che possa ostacolare o impedire la promozione, la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

 


Le organizzazioni internazionali sono istituzioni interstatali che raggruppano membri di scala regionale o globale con diverse finalità. Si distingue generalmente tra organizzazioni intergovernative (OIG), istituite in base a trattati di diritto internazionale, e organizzazioni non governative (ONG), sebbene nel corso della storia si siano affermate anche forme ibride. Le organizzazioni non governative sono suddivise in imprese transnazionali a scopo di lucro (gruppi multinazionali) e in organizzazioni non profit, le sole a essere considerate organizzazioni internazionali in senso stretto.


Natura legale

Giuridicamente parlando, un’organizzazione internazionale può essere creata tramite uno statuto, un trattato o una convenzione che, nel momento della firma da parte dei membri fondatori, fornisce alla OIG un riconoscimento legale. Stabilendo così che le organizzazioni internazionali sono dei soggetti di diritto internazionale, capaci di prendere parte ad accordi tra loro stessi o con gli Stati[1] e, più in generale, di adottare e promuovere atti di soft law. Esse sono governate dal principio di specialità, ovvero non sono dotate, a differenza degli Stati, di competenza generale, ma si vedono attribuire dagli stati che le creano poteri i cui limiti sono fissati in funzione del perseguimento degli interessi comuni che esse hanno il compito di promuovere.

Da tempo si è ormai affermato che possiedono una personalità giuridica propria distinta da quella degli Stati che partecipano ad esse. A tale principio si ispira la giurisprudenza italiana del Novecento, ma i requisiti per la titolarità di una vera e propria personalità sono indicati nella necessaria autonomia, anche organizzativa, distinta da quella degli Stati membri, e nella presenza di una missione ben definita, con attribuzione di relative competenze al cui esercizio corrisponde la titolarità di uno specifico status nella comunità internazionale.

Tali caratteri sono emersi in un caso famoso sottoposto alla Corte internazionale di giustizia nel 1949, nello stabilire se l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) godesse del diritto al risarcimento del danno provocato dalla violazione di obblighi relativi al trattamento ed alla protezione internazionalmente dovuta ad un proprio agente. Nel caso si osservò che “la conclusione di accordi, di cui l’Organizzazione è parte, ha confermato il carattere di adeguata autonomia dell’Organizzazione che occupa una posizione per alcuni versi distinta dai suoi Membri ed ai quali ha il dovere, ove del caso, di ricordare il rispetto di certi obblighi”, ma anche che: “L’Organizzazione è stata destinata a godere di diritti che possono spiegarsi solo se ad essa è attribuita, in larga misura, la personalità internazionale e la capacità di agire sul piano internazionale. Si deve riconoscere che i suoi membri, assegnandole certe funzioni, l’hanno dotata delle competenze necessarie per permetterle di svolgere effettivamente queste funzioni”[2].

Nello svolgimento delle funzioni, il modello seguito dagli organi interni alle organizzazioni internazionali è diversificato: in alcuni casi, i collegi che presiedono alla vita dell’organizzazione sono definiti “organi di Stati”, perché i loro componenti agiscono ciascuno a titolo di rappresentanza degli Stati membri; in altri casi, il collegio viene definita come “organo di individui”, in quanto deve agire nell’interesse generale dell’organizzazione e non dello Stato di appartenenza (sia pure quello che ha designato ad entrare nel collegio). Quest’ultimo modello opera, soprattutto, per il personale dipendente, sia quando assunto per contratto, sia quando designato dagli Stati membri; nel caso degli organi giurisdizionali internazionali, questo principio si interseca con quello dell’imparzialità del giudice, affermato nel voto espresso da Dionisio Anzilotti nel caso del Vapore Wimbledon.

Così le organizzazioni internazionali, in senso legale, sono distinguibili dai semplici raggruppamenti di stati, come il G8 e il G7, poiché nessuno di essi è stato fondato da un atto istitutivo ed esiste solo come foro informale di discussione tra stati membri, benché in un contesto non giuridico alcuni si riferiscano erroneamente a questi come organizzazioni internazionali. Le organizzazioni internazionali devono essere anche distinte dai trattati. Molti trattati (ad esempio Accordo nord americano di libero scambio (NAFTA) o, nel periodo 1947-1995, l’Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) non stabiliscono un’organizzazione internazionale e contano semplicemente sulle parti contraenti per la loro amministrazione.