Ambasciatori di Pace permanenti sul suolo Internazionale, In riferimento alla Risoluzione. ONU 53/144 del 1999


Comunicazioni di presenza sul territorio internazionale inviate dalla CNU:

  • Carabinieri, Polizia di STATO, Ministero Affari Esteri Italiano, Guardia di Finanza e Guardia Costiera, Santa Sede Vaticano nei dati 29/04/2021 – 14/02/2023
  • ONU, OSCE, OSCEPA, OHCHR e Paesi aderenti all’area ONU e BRICS dal 30/04/2021 al 05/05/2021

Al Soggetto controllante è fatto obbligo di controllare il Reale ed effettivo Status del Confederato a mezzo:

  1. Tesserino identificativo della Confederazione come da comunicazioni precedentemente esposte a Procura e Prefettura a mezzo Dichiarazione presa di servizio sul territorio
  2. Documento provvisorio di cui al capo uno se sprovvisto ancora del formato “tessera”

Ogni Membro della Confederazione ha accettato il codice Etico/comportamentale della CNU . Scopo dei Confederati è essere parte attiva per il rispetto dei Diritti Umani e propositiva verso le comunità locali e gli Enti presenti sul territorio al fine di migliorare la qualità della vita dell’Essere Umano


Per richieste di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, si prega di cliccare qui


 

In ottemperanza degli obblighi giuridici esistenti in diritto internazionale


Funzionari di STATO – Linee guida OSCE-ODIHR

Le istituzioni e i funzionari statali devono astenersi dal compiere qualsiasi atto di intimidazione o rappresaglia mediante minacce, danneggiamento e distruzione di beni personali, aggressioni fisiche, tortura e altri maltrattamenti, uccisioni, sparizioni forzate o altri danni fisici o psicologici ai difensori dei diritti umani e alle loro famiglie. Gli Stati partecipanti hanno anche il dovere di proteggere i Difensori dei Diritti Umani da tali atti da parte di attori non statali e di adottare misure per prevenire gli abusi. Le autorità pubbliche dovrebbero condannare pubblicamente tali atti e applicare una politica di tolleranza zero.


FONTI PRIMARIE DI DIRITTO INTERNAZIONALE E SUBORDINAZIONE DEGLI STATI RATIFICANTI

Art.21 della Costituzione Italiana

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione


Art.177 della Costituzione Italiana: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.


Art. 328 C.P. Rifiuto di atti d’ufficio da parte di forze dell’ordine o Enti Statali


art.54 Costituzione Italiana – mancato adempimento ai doveri verso la Costituzione Italiana con Onore

art.13 Costituzione Italiana – Violazione della Liberta Personale (segregata in Trust)

art.76 parte terza della L.881/77 Ratifica del Trattato dell’Aja

art. 74 D.P.R. L.445/2000 Privacy e Legale Rappresentanza

art. 15 L. 183/2011 e Vs. art. 15 Comma 2 L. 59/1997: “Obbligo dei gestori di pubblici servizi ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive


VIOLAZIONE DEL C.E.D.U. e del D.U.D.U.

L.848/1955 ratifica ed esecuzione della Convezione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo

Art.22 violazione degli ambienti, spazi, stanze o terreni e di qualsiasi oggetto o mezzo in essi contenuti ove ha sede la Missione Diplomatica

Art.29 Violazione della Persona dell’agente diplomatico arresto o detenzione o altra forma di ostruzione


ARTICOLI INERENTI RESTRIZIONI E LIMITI DI VALICO

  • 3 D.U.D.U. ”Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”
  • 16 Costituzione Italiana LIBERTA’ DI MOVIMENTO
  • Violazione del C.E.D.U. e della D.U.D.U.
  • Sentenza n.54 del 27 gennaio 2021 Tribunale di Reggio Emilia illegittimità incostituzionale
  • Ordinanza 45986/2020 del Tribunale di Roma sezione 6 civile emesso il 16/12/2020
  • 5 L152/75
  • 85 T.U.L.P.S. DA 1.000 A 2.000 DI VERBALE
  • 608 c.p. Abuso di Autorità
  • 610 Codice Penale Libertà Morale

  • 414, 415 e 611 c.p. VIOLENZA PRIVATA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE ( 5 ANNI DI RECLUSIONE)
  • 339 AGGRAVANTE se in gruppo (in gruppo/ufficiale/armato 15 anni di reclusione)
  • 323 c.p. abuso di atti di ufficio
  • 5 TRATTATO DI OVIEDO Intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero ed informato
  • 28 della Costituzione Italiana Funzionari pubblici sono direttamente responsabili penalmente di atti in violazione dei Diritti (farsi dare nome cognome e numero di carta di identità)
  • 605 c.p. sequestro di persona
  • 608 c.p. Abuso di Autorità

CONVENZIONE DELL’AJA artt.2,6,7 e 12 sul riconoscimento del Trust

Artt.11-12 Convezione Aja sulla legge applicabile ai trusts

CONVEZIONE DI VIENNA del 18/04/74 MISSIONI DIPLOMATICHE


Art. 3 Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea: Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata

Articolo 21 – Non discriminazione

  1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
    2. Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità

Regolamento CE 953/2021 art. 36 E’ necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta…OMISSIS

Art. 9 del DL 52/2021 prevede espressamente l’applicabilità delle norma italiane solo se compatibili con il Regolamento CE 953

Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in

ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti

delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento

del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio,

la verifica e l’accettazione di certificazioni interoperabili

relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare

la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la

pandemia di COVID-19 che abiliteranno l’attivazione della Piattaforma

nazionale – DGC


Codice di Norimberga

  1. Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale.

Ciò significa che la persona coinvolta dovrebbe avere la capacità giuridica di dare il consenso; dovrebbe essere nelle condizioni di poter esercitare il libero potere di scelta, senza l’intervento di alcun elemento di forza, frode, inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore forma di costrizione o coercizione

Art. 629 C.P. ESTORSIONE

  1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000

Art 502 CP BOICOTTAGGIO

[Il datore di lavoro, che, col solo scopo d’imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a euro 1.032.

Art 294 CP ATTENTATI CONTRO I DIRITTI POLITICI

Chiunque con violenzaminaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico(1), ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [Cost. 4849].

Art. 43 D.L. 286/1998

punto 3. Il presente articolo e l’articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea presenti in Italia.


D.U.D.U.

Articolo 1 Siamo tutti liberi ed uguali

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2 Non discriminare

1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3 Diritto alla vita

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4 Nessuna schiavitù

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5 Nessuna tortura

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

Articolo 6 Hai i tuoi diritti ovunque tu vada

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7 Siamo tutti uguali di fronte alla legge

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8 Tutti i tuoi diritti sono protetti dalla legge

Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9 Nessuna detenzione ingiusta

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10 Diritto al giudizio

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.

Articolo 11 Innocente finché dimostrato

1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12 Diritto alla privacy

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13 Diritto di libertà di movimento

1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14 Diritto di asilo

1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15 Diritto alla nazionalità

1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16 Diritto di matrimonio e famiglia

1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.

2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17 Diritto di proprietà

1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18 Libertà di pensiero

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19 Libertà di espressione

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20 Diritto di pubblica assemblea

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2) Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.

Articolo 21 Diritto alla democrazia

1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3) La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22 Sicurezza sociale

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23 Diritti dei lavoratori

1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24 Diritto di giocare

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25 Un letto e cibo per tutti

1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2) La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26 Diritto all’istruzione

1 ) Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2) L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27 Diritti d’autore

1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28 Un mondo libero e giusto

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29 Responsabilità

1 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2) Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30 Nessuno può toglierti i tuoi diritti

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

VIOLAZIONE TRUST

Art. 328 C.P. Rifiuto di atti d’ufficio da parte di forze dell’ordine o Enti Statali

L.364/1989 Riconoscimento della Jersey Law

Art. 6 L.364/89 Riconoscimento della Legge che regolamenta e scelta in Trust

L.364/89 Riconoscimento del Trust da Stato Italia


Convenzione Aja artt.2,6,7 e 12 sul riconoscimento del Trust

Artt.11-12 Convezione Aja sulla legge applicabile ai trusts

Art.231 Manuel Apostille

Artt.2/5/11/13/16 Costituzione Repubblica Italia

L.176/1991: Tutela dei Diritti del Fanciullo

Mancata osservanza del riconoscimento del TRUST auto dichiarato come meritevole di tutela

  • Cass. civ. Sez. V, Ord., 14 marzo 2022, n. 81478148 e 8149
  • Cass civ. Ord. 22 marzo 2022, n. 9173
  • sentenza del 26.10.2016 n. 21614 la Corte di Cassazione
  • civile del 19 novembre 2012 n. 20254,
  • civile n. 24813/2008,
  • civile del 22 novembre 2011 n. 28363,
  • Cassazione del 26.10.2016 n. 21614,