Lo ha deciso un decreto legislativo: il cavallo che offre prestazioni atletiche non potrà essere destinato al macello come altri suoi simili meno fortunati. E, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 18 marzo 2021, il cavallo atleta è legalmente e ufficialmente riconosciuto dallo Stato italiano.

cavallo atleta
La vita del cavallo atleta è impegnativa © Philippe Oursel/Unsplash

La definizione di cavallo atleta 

Non tutti i cavalli possono essere definiti “atleti” e quindi considerati idonei a svolgere attività sportive. Il decreto prevede che, per esserlo, un equino debba possedere determinati e imprescindibili requisiti. Il primo è la sua registrazione attraverso un documento di identificazione.

Il secondo prevede che l’animale sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare e il terzo, infine, che sia iscritto al repertorio dei cavalli atleti. L’articolo 23 prescrive inoltre, per i cavalli che svolgono attività sportiva, una visita veterinaria annuale e le vaccinazioni previste dalla Fise (Federazione italiana sport equestri).

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Dopo anni al servizio dell’uomo in gare e manifestazioni il cavallo sportivo si merita una vecchiaia serena © Wesley Cordeiro/Unsplash

Un piccolo passo avanti 

Il decreto legge è un obiettivo fondamentale centrato dalla Federazione italiana sport equestri. Non solo. Al di là dell’importantissimo traguardo raggiunto con il riconoscimento giuridico del cavallo come atleta al pari dell’uomo, ribadisce e rafforza l’inserimento di molte norme che tutelano la salute e il benessere del compagno di sport equestri. E l’importanza del decreto sta anche e soprattutto nell’art. 19 che prevede il divieto generalizzato di macellazione degli animali utilizzati in attività sportive e la necessità da parte del proprietaMatt Cardy/Getty Imagesrio di stipulare una polizza assicurativa in loro favore.

Un altro punto rilevante risiede nell’art. 20 che esige la reperibilità di un veterinario per gli eventi sportivi con animali e la possibilità di ammettere il cavallo alle manifestazioni solo se idoneo a gareggiare. Rimane esclusa la possibilità di far partecipare alle gare quei cavalli detenuti da soggetti che abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti per maltrattamento e abbandono di animale (libro II, titolo IX bis e art. 727 Codice penale) e per le violazioni all’ordinamento sportivo.

Siamo così davanti a un primo passo importante nel campo dei diritti animali. I cavalli atleti godranno da ora in poi di alcune aperture significative e non saranno soltanto quadrupedi sfruttati nello sport equestre per il divertimento e il tornaconto dell’uomo.